Diffusione dello Smart Working

Lo Smart Working, o “Lavoro Agile”, sta avendo un’ampia diffusione in Italia, anche se in misura minore rispetto agli altri paesi d’Europa e agli Stati uniti. Gli studi provano come l’investimento da parte dell’azienda di sistemi digitali portino ad un aumento della produttività da parte dell’azienda e al miglioramento del benessere del singolo dipendente.

Ma qual è la giusta definizione di questo fenomeno?
Lo Smart Working è la modalità di lavoro che permette ad un dipendente di svolgere le sue mansioni senza vincoli di luogo e di tempo. È comunque un  tipo di lavoro subordinato, in cui devono essere rispettati tempi e scadenze imposte dal datore.

I vantaggi dello Smart Working per un’azienda e per un dipendente

Per un’azienda che prevede lo smart working vi sono diversi vantaggi: in primis, l’assenza di una postazione fissa per il dipendente riduce i costi di spazio di uffici, attrezzature, rimozione di costi per vari rimborsi spese e molto altro ancora.

Ma l’azienda non è la sola a beneficiare della diffusione del lavoro agile: il dipendente, con precise istruzioni sul lavoro da svolgere, con determinata scadenza, ma senza vincoli su dove e quando svolgerlo, potrà avere una migliore conciliazione tra vita e lavoro, poter gestire tutta la mole di lavoro nel modo in cui preferisce, portando la persona ad uno stimolo maggiore, a cui consegue il miglioramento della produttività.

Vantaggi anche sul mondo esterno

Infine, un aspetto dello smart working a lunga durata. La diffusione ha portato infatti, secondo gli studi, alla diminuzione, o quasi rimozione, della necessità di spostamenti da parte del dipendente. Ne derivano quindi benefici sul traffico, sulla quantità di smog creata dalle vetture per gli spostamenti.

Il diritto di disconnessione

L’unico difetto fino ad ora riscontrato è l’aumento delle ore di connessione a rete, che vede la risoluzione nel cosiddetto “diritto di sconnessione”: come recita l’art. 16 del Jobs Act, in materia di smart working, “individuare i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.”

Condividi su: